Alberto Sgaramella e Antonio Pinto vincono causa in materia bancaria e ottengono per una società barese il risarcimento di oltre € 156.000
Una nota società barese operante nel settore dell'assistenza assicurativa e della proprietà intellettuale, assistita dagli Avvocati Antonio Pinto e Alberto Sgaramella, ha citato in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione, sul proprio conto corrente, di 34 operazioni bancarie non autorizzate.
Come ricostruito in giudizio, sino al gennaio 2018 il conto era stato movimentato unicamente tramite operazioni on line o presso l'unica filiale di Bari abitualmente utilizzata. Nell'arco di appena dodici giorni, tra il 18 e il 30 gennaio 2018, ignoti si sono invece presentati agli sportelli di filiali BNL di Roma, Ciampino e Napoli – mai utilizzate in precedenza dalla società – spacciandosi per il delegato ad operare sul conto ed eseguendo prelievi di contante e bonifici per un importo complessivo di € 267.682,01. Scoperta la frode a seguito di una telefonata da parte della BNL che ringraziava la società per un'inesistente donazione benefica, il delegato ha accertato l'anomala movimentazione, sporto denuncia alla Guardia di Finanza e inviato alla banca formale reclamo con contestuale disconoscimento di tutte le operazioni bancarie.
A fronte del danno complessivo, la banca aveva riaccreditato solo € 31.362,00, mentre ulteriori € 78.876,08 erano stati recuperati grazie a un sequestro penale disposto dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini. Restava, dunque, un danno residuo di € 156.918,85, oggetto della domanda giudiziale.
La banca si è difesa sostenendo che le operazioni fossero state eseguite da un soggetto che si era fraudolentemente sostituito al delegato della società esibendo documenti e firme falsificati ma apparentemente regolari, di aver correttamente identificato l'esecutore e confrontato le firme con quelle depositate, e ha eccepito il concorso di colpa della società attrice per la mancata tempestiva verifica dei movimenti di conto, che sarebbero state a suo dire riconoscibili come anomale da parte della società.
Con sentenza n. 3362/2026, il Tribunale di Bari – IV Sezione, Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello – ha integralmente accolto le tesi difensive degli Avvocati Pinto e Sgaramella, condannando la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 156.918,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1° febbraio 2018 al soddisfo, oltre alle spese di lite.
Il Tribunale ha condiviso e chiarito il principio per cui, nell'eseguire gli ordini di pagamento del cliente, la banca assume gli obblighi del mandatario, dovendo dimostrare di aver esattamente adempiuto al proprio incarico: non è il correntista a dover provare la falsità delle operazioni, ma è l'istituto di credito a dover fornire la prova positiva del proprio corretto operato.
Il Giudice ha inoltre ribadito che, quando un'operazione presenta caratteri di anomalia rilevabili ictu oculi – come nel caso di specie, in cui le 34 operazioni sono state eseguite in radicale discontinuità con le modalità operative del conto e con la storia del rapporto bancario – il controllo meramente formale dei documenti esibiti non è sufficiente: la diligenza dell'accorto banchiere impone una verifica sostanziale della riferibilità dell'operazione al reale titolare del rapporto, anche attraverso il contatto diretto con quest'ultimo, contatto che nel caso di specie non è mai stato attivato.
Il Tribunale ha correttamente altresì valorizzato, quale indice sintomatico della negligenza dell'istituto, gli indicatori previsti dalla normativa antiriciclaggio (frequenza, importi, uso del contante, conti beneficiari, causali specifiche e incoerenza con il profilo del cliente), pur ribadendo che la sola violazione degli obblighi di segnalazione non fonda, da sola, un autonomo titolo di responsabilità risarcitoria.
È stata infine respinta - ancora correttamente - l'eccezione di concorso di colpa del correntista, non risultando equivalente la mera "conoscibilità" astratta delle operazioni anomale a un'effettiva e rimproverabile inerzia, tanto più a fronte della pronta reazione della società non appena la frode è emersa.
Una pronuncia che ribadisce un principio di particolare rilievo nel rapporto banca-correntista posto che, in caso operazioni manifestamente anomale, l'onere di attivarsi con controlli rafforzati grava sull'istituto di credito, quale professionista qualificato, e non può essere scaricato sul cliente-correntista.
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