Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia societaria di denuncia al Tribunale di gravi irregolarità dell’Amministratore ex art. 2409 c.c. e ottengono il rigetto dell’ispezione giudiziale di una S.r.l.

Antonio Pinto e Alberto Sgaramella vincono causa in materia societaria di denuncia al Tribunale di gravi irregolarità dell’Amministratore ex art. 2409 c.c. e ottengono il rigetto dell’ispezione giudiziale di una S.r.l.
Una rinomata società di capitali barese ha citato in giudizio sia la S.r.l. in cui deteneva una partecipazione minoritaria (30%) sia l’Amministratore di quest’ultima, difeso dagli Avvocati Antonio Pinto e Alberto Sgaramella.

La società ricorrente ha lamentato una serie di gravi irregolarità, tra cui:
  1. presunte anomalie contabili e gestionali;
  2. il presunto uso personale fatto dall’Amministratore del veicolo sociale;
  3. l’esecuzione di taluni pagamenti anomali nei confronti dei componenti della sua famiglia, apparentemente non giustificati;
  4. l’esistenza di molteplici vizi nella gestione dei rapporti contrattuali della società.
Con provvedimento n. 4528/2023 del 2.7.2023, il Tribunale di Bari, Sez. IV – Sez. Imprese ha rigettato la domanda della società ricorrente ed ha accolto le tesi difensive degli Avvocati Antonio Pinto e Alberto Sgaramella (per l’Amministratore).

Più nel dettaglio, il Tribunale ha rilevato che lo scrutinio dell’Autorità Giudiziaria nel procedimento ex art. 2409 c.c. non può mai investire le scelte di gestione o le modalità di esecuzione di tali scelte, ancorché aventi profili di rilevante alea economica. Le irregolarità devono consistere nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative capaci di per sé di procurare danno al patrimonio sociale e di conseguenza agli interessi dei soci o dei creditori sociali.

Nel caso di specie, molte circostanze sono risultate “non provate”, altre prive del requisito dell’attualità (riferendosi a momenti storici passati o a operazioni che avevano già esaurito i loro effetti), molte altre sono state invece specificatamente confutate attraverso la ricostruzione storica e soprattutto documentale delle vicende trattate.

Addirittura il Tribunale ha rigettato non solo la domanda di revoca dell’Amministratore e nomina di un Amministratore giudiziale, ma anche la domanda di ispezione giudiziale, ritenendo assenti sia il fumus boni iuris che il periculum.
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