
Con sentenza n. 3036 del 27.10.2026, la Corte d’Appello di Firenze, Seconda Sezione Civile, ha respinto nella sostanza l’impugnazione proposta da una delle principali banche italiane avverso la sentenza n. 825/2024 del Tribunale di Firenze, confermando le tesi difensive di un investitore assistito dagli Avvocati Alberto Sgaramella e Antonio Pinto. La Corte ha ribadito la responsabilità dell’intermediario per le perdite di una gestione patrimoniale mobiliare associata ad un’operazione di Credito Lombard e ha condannato la Banca alla restituzione di oltre 421.000 euro, oltre interessi legali.
La vicenda trae origine dal “Credito Lombard” presentato al cliente come necessario per l’accesso al servizio di Gestione Patrimoniale Mobiliare. Con l’erogazione del finanziamento, il cliente era diventato titolare di un conto corrente di appoggio e beneficiario di un fido a revoca di € 1,65 milioni, garantito dal pegno sugli strumenti finanziari acquistati anche nell’ambito della gestione. Tra il gennaio e il maggio 2020 il patrimonio gestito aveva subito una perdita rilevante, fino alla cessazione della gestione e alla liquidazione dei titoli da parte della Banca, che aveva incassato la garanzia senza intaccare il capitale prestato, lasciando il cliente a sopportare la perdita del capitale da lui direttamente investito.
Contro la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato la risoluzione degli acquisti per grave inadempimento della Banca, quest’ultima ha proposto appello.
L’investitore, costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma della sentenza e ha proposto appello incidentale condizionato.
Con la predetta sentenza, la Corte d’Appello di Firenze ha anzitutto escluso ogni profilo di nullità e di omessa pronuncia della decisione di primo grado.
Con un passaggio motivazionale significativo, i giudici hanno riconosciuto il collegamento negoziale tra il conto corrente, il Fido Lombard, il pegno sugli strumenti finanziari e la Gestione Patrimoniale: collegamento che era rimasto sullo sfondo della decisione del Tribunale e comunque documentato dalla stretta contiguità temporale e dall’evidente nesso economico tra i diversi rapporti, conclusi tutti in un arco di tempo assai ristretto.
La Corte ha inoltre sottolineato come il Credito Lombard fosse un prodotto difforme dalle esigenze rappresentate dall’investitore nei questionari di profilatura (media propensione al rischio e moderata crescita), caratterizzato da elevata leva finanziaria, ridotto rischio di perdite per la Banca (garantita dai titoli in pegno) e particolare onerosità per l’investitore.
Sotto il profilo degli obblighi informativi, la Corte – confermando anche le violazioni sostanzialmente accertate dal Tribunale – ha ritenuto che la Banca abbia violato gli oneri informativi previsti dal Regolamento Intermediari Consob, avendo realizzato la vendita abbinata senza alcuna informazione preventiva al cliente, in particolare sulla possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto, sul conflitto di interessi del consulente dell’investitore e sulla natura rischiosa dei titoli negoziati. Un’operazione, dunque, “sbilanciata”, che giustifica il rimborso del capitale investito a fronte della legittima risoluzione del contratto.
La Corte ha inoltre affermato che:
– le dichiarazioni sottoscritte dal cliente in ordine alla ricezione del prospetto e della nota di sintesi, rispondendo a moduli standard privi di qualsiasi riferimento individualizzante, non dimostrano l’effettiva cognizione dei rischi e delle caratteristiche della specifica operazione;
– il fatto che l’investitore avesse in precedenza effettuato investimenti analogamente rischiosi non esonera l’intermediario dall’adempimento degli obblighi informativi in relazione alla specifica operazione compiuta;
– in caso di risoluzione del contratto di investimento in valori mobiliari, l’intermediario è tenuto a restituire l’intero capitale investito, con conseguente infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva (che la Banca voleva far ricadere sui singoli emittenti);
– la risoluzione può essere pronunciata anche quando i singoli investimenti siano già cessati alla data della domanda, producendo gli effetti retroattivi di cui all’art. 1458 c.c., e l’inadempimento, avuto riguardo al valore dell’investimento e alla rilevanza delle violazioni, non è di scarsa importanza.
Una pronuncia che conferma quanto sia determinante, nei rapporti tra banca e cliente, il rispetto concreto e documentato degli obblighi informativi, soprattutto quando l’operazione si presenta come estremamente complessa anche dal punto di vista negoziale e caratterizzata da elevata leva finanziaria.

